il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori introduce le norme sulle informazioni alimentari obbligatorie e volontarie per l'etichettatura dei prodotti agroalimentari, ed ha trovato applicazione a decorrere dal 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull'etichettatura nutrizionale;
l'Italia ha implementato la legislazione europea, introducendo nelle normative interne il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - legge di delegazione europea 2015"; il decreto provvede a sanzionare le violazioni alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e ad adeguare la normativa italiana a quella europea;
rilevante per il nostro Paese è stato, tradizionalmente, disporre di una legislazione che consenta di indicare per i prodotti agroalimentari l'origine nazionale della produzione, ai fini della tutela della qualità e della relativa autenticità; la legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, introduceva per l'appunto l'obbligo "per i prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati" di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, con il fine di assicurare una completa informazione ai consumatori;
tali disposizioni sono state modificate dall'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha disposto che con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria; che con il medesimo decreto siano individuate le categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza; e che l'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reale dell'alimento;
considerato che:
le modalità applicative della legge n. 4 del 2011 erano state in ogni caso demandate a decreti interministeriali chiamati a definire, all'interno di ciascuna filiera alimentare, quali prodotti alimentari vengono assoggettati all'etichettatura d'origine, ed in particolare: il decreto 9 dicembre 2016 recante l'indicazione in etichetta dell'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari; il decreto 26 luglio 2017 per l'indicazione di origine in etichetta del riso; il decreto 26 luglio 2017 per l'indicazione di origine del grano duro per le paste di semola di grano duro; il decreto 16 novembre 2017 per l'indicazione di origine del pomodoro;
nel medesimo ambito di applicazione è poi intervenuto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 e, quindi, il decreto ministeriale 18 marzo 2019, che ha prorogato al 31 marzo 2020 l'efficacia del decreto 9 dicembre 2016, recante l'indicazione in etichetta dell'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari; per quanto riguarda le disposizioni dei decreti relativi a riso, grano duro e pomodoro, era previsto ab origine che si applicassero in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020;
rilevato che:
l'Italia, proprio in questi giorni, per garantire la trasparenza delle informazioni in etichetta e la piena tutela dei consumatori, ha avanzato all'Unione europea la richiesta estendere l'obbligo di indicazione dell'origine delle materie prime in etichetta a tutti gli alimenti, e contemporaneamente notificato la proroga fino al 31 dicembre 2021 dei decreti sull'etichettatura, a partire da quello relativo a latte e formaggi, per proseguire con gli altri;
come si è detto, infatti, le disposizioni previste nel decreto 9 dicembre 2016 recante l'indicazione in etichetta dell'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari, si applicavano in via sperimentale; tale decreto era destinato a perdere efficacia nel caso in cui la Commissione europea adottasse atti esecutivi in merito all'obbligatorietà dell'indicazione di origine dell'ingrediente primario prima del 31 marzo 2019, come in effetti avvenuto con l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, da molte parti giudicato insufficiente nelle sue tutele; per quanto riguarda le disposizioni dei decreti relativi a riso, grano duro e pomodoro, era previsto a ab origine che si applicassero in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, salvo che fosse intervenuta medio tempore una regolamentazione in materia da parte della Commissione europea, come in effetti avvenuto,
si chiede di sapere:
quali interlocuzioni il Ministro in indirizzo abbia avviato con la Commissione europea, stante il termine piuttosto ravvicinato, per non interrompere il positivo e costruttivo percorso intrapreso per tutelare la materia prima nazionale, anche alla luce del fatto che: 1) l'Italia è il Paese che vanta un'immagine straordinaria anche sui propri prodotti e le proprie tradizioni enogastronomiche ed alimentari; 2) tali prodotti sono purtroppo, come noto, soggetti alla concorrenza sleale di prodotti "italian sounding", che nulla hanno a che fare con le produzioni nazionali, se non addirittura a sofisticati e tentativi di contraffazione; 3) l'Italia è il Paese che ha più implementato la legislazione europea con norme proprie interne finalizzate alla tutela delle produzioni agroalimentari di qualità, in armonia con la normativa europea finalizzata alla massima trasparenza verso i consumatori;
quali iniziative intenda assumere per offrire ai consumatori la garanzia della massima trasparenza possibile su tutti gli altri prodotti che ancora oggi sono sprovvisti di adeguate forma di etichettatura in merito all'origine.